Creator e giornali non sono la stessa cosa: il nuovo albo AgCom e le regole dell’informazione

Nei giorni scorsi sono uscite diverse informazioni inerenti l’obbligo di iscrizione all’elenco degli influencers. A titolo di esempio riprendiamo l’articolo di Wired dell’11 novembre:“Arriva l’albo ufficiale degli influencer in Italia. Ecco chi deve iscriversi e cosa rischia chi non rispetta le regole”. I creator con più di 500mila followers o un milione di visualizzazioni mensili avranno tempo fino a febbraio 2026 per aderire al registro.

Il tema è di grande interesse e riguarda tutto l’ecosistema dell’informazione. Sappiamo bene quanto stia cambiando e cambierà ancora questo mondo. Le nuove figure professionali entrano a pieno diritto nel sistema dell’informazione, ma AgCom con grande puntualità sottolinea le profonde differenze che passano tra i diversi protagonisti.

L’informazione da almeno 25 anni non riguarda più solo gli editori tradizionali. I blog prima, i social, la dimensione mobile hanno arricchito il panorama, ma il mondo del giornalismo mantiene proprie caratteristiche specifiche e il sistema istituzionale rimarca questo aspetto. La stampa e l’editoria hanno regole precise (ad esempio iscrizione al Tribunale, al ROC, un direttore responsabile, una redazione, ecc) e soprattutto codici etici e deontologici che fissano perimetri precisi dentro sui il lavoro professionale deve muoversi. Chiunque può diventare un creator, mentre per esercitare la professione giornalistica occorre effettuare un percorso ben definito dalle norme sulla stampa.

Questo nuovo capitolo è molto interessante proprio per i paletti che AgCom mette. Il confronto è essenziale, ma ognuno dal proprio perimetro di regole. Da oggi anche i creator dovranno rispettare regole fissate dalla delibera dell’autorità per le comunicazioni.

Nel documento AgCom, Delibera n. 197/25/CONS (2025 – clicca qui) sono presenti riferimenti espliciti alle relazioni tra media digitali e influencer e chiarimenti sull’iscrizione all’elenco (o “albo”) dei soggetti influenti.

Relazioni tra media digitali e influencer

Il documento riconosce che gli influencer operano in un ecosistema mediale integrato con i media digitali tradizionali

L’AgCom considera che l’attività degli influencer, quando presenta determinate caratteristiche (organizzazione editoriale, creazione e selezione autonoma di contenuti, diffusione su larga scala), ha attinenze con la fornitura di servizi di media audiovisivi.

Si evidenzia che l’influencer marketing coinvolge altre figure tipiche dei media digitali, come agenzie, centri media, PR e talent manager, che fungono da intermediari tra influencer e imprese.

Iscrizione al nuovo “albo” (elenco degli influencer)

La delibera prevede l’istituzione di un elenco degli influencer rilevanti, gestito dall’Autorità:

– L’iscrizione è obbligatoria per gli influencer che superano le soglie fissate dalle Linee guida (ad es. follower o visualizzazioni)
– Anche chi non è inserito formalmente nell’elenco, ma soddisfa i requisiti di “influencer rilevante”, è comunque tenuto al rispetto delle norme del Codice di condotta.

L’obbligo non riguarda i media digitali o le testate giornalistiche online tradizionali, salvo che svolgano anche attività qualificabile come “influencer” (cioè con responsabilità editoriale autonoma e produzione di contenuti audiovisivi rivolti al pubblico come soggetti individuali o marchi).

I nostri giornali e il nuovo albo

L’AgCom individua tre categorie di soggetti nel sistema dei media digitali:

1. Fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) → es. testate online registrate, broadcaster, editori digitali (già nel ROC).
2. Piattaforme per la condivisione di video → YouTube, Twitch, TikTok ecc.
3. Influencer / creator → soggetti con responsabilità editoriale autonoma, ma non assimilabili né ai media tradizionali né alle piattaforme.

Solo la terza categoria (gli influencer) deve iscriversi nel nuovo elenco AgCom, mentre giornali digitali o editori già registrati rimangono nel ROC e non sono tenuti a questa iscrizione separata.